SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI E TUTELA DELLA VOLONTA’ DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Il D.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato: una disciplina finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, che effettua segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il Whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Gli Stati membri devono assicurare che l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non sia competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono tutelati tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a fronte di un corrispettivo. La protezione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di lavoratori, anche ai lavoratori autonomi, ai consulenti, ai subappaltatori e ai fornitori. Vengono tutelati anche gli azionisti e i componenti degli organi direttivi. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite canali interni, esterni e pubblici.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Il canale pubblico, infine, può essere utilizzato soltanto nel caso in cui gli altri due si siamo rivelati vani o non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

I whistleblower non possono subire ritorsioni anche solo tentate o minacciate.

Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

Scarica qui il Regolamento aziendale “Whistleblowing”

Di seguito i pulsanti per iniziare la registrazione della segnalazione e controllarne lo stato.