SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI E TUTELA DELLA VOLONTA’ DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Il D.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato: una disciplina finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, che effettua segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il Whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Gli Stati membri devono assicurare che l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non sia competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono tutelati tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a fronte di un corrispettivo. La protezione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di lavoratori, anche ai lavoratori autonomi, ai consulenti, ai subappaltatori e ai fornitori. Vengono tutelati anche gli azionisti e i componenti degli organi direttivi. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite canali interni, esterni e pubblici.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Il canale pubblico, infine, può essere utilizzato soltanto nel caso in cui gli altri due si siamo rivelati vani o non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

I whistleblower non possono subire ritorsioni anche solo tentate o minacciate.

Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

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Di seguito i pulsanti per iniziare la registrazione della segnalazione e controllarne lo stato.

SEGNALAZIONE ESTERNA

L’accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se:

  • il canale interno pur essendone obbligatoria l’attivazione, non è operativo ovvero non risulta conforme rispetto alle caratteristiche richieste dal D-Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro i termini previsti dalla normativa, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
  • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
  • questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad ANAC che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso dall’ANAC, questa è trasmessa a quest’ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall’art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell’ANAC, quest’ultima procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d’ufficio.

Le segnalazioni esterne sono disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, reperibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it cui si rinvia per ogni dettaglio.