SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI E TUTELA DELLA VOLONTA’ DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE
Il D.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato: una disciplina finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, che effettua segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Il Whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Gli Stati membri devono assicurare che l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non sia competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Sono tutelati tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a fronte di un corrispettivo. La protezione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di lavoratori, anche ai lavoratori autonomi, ai consulenti, ai subappaltatori e ai fornitori. Vengono tutelati anche gli azionisti e i componenti degli organi direttivi. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Le segnalazioni possono essere effettuate tramite canali interni, esterni e pubblici.
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Il canale pubblico, infine, può essere utilizzato soltanto nel caso in cui gli altri due si siamo rivelati vani o non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.
I whistleblower non possono subire ritorsioni anche solo tentate o minacciate.
Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.
Scarica qui il Regolamento aziendale “Whistleblowing” – Scarica qui l’informativa Privacy “Whistleblowing”
Di seguito i pulsanti per iniziare la registrazione della segnalazione e controllarne lo stato.
Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna
1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.