SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65. – Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 e dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 49.

Art. 66. – Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente

1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.

Art. 67. – Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. – Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. – Sentenza di condanna

1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71. – Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l’ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l’illecito amministrativo dipende.

Art. 72. – Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. – Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74. – Giudice dell’esecuzione

1. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;
b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il giudice, su richiesta dell’ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell’attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [26] [27]

Art. 76. – Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. – Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. – Conversione delle sanzioni interdittive

1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all’articolo 17.

Art. 79. – Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione sull’attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l’entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell’ente.

Art. 80. – Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [28] [29]

Art. 81. – Certificati dell’anagrafe [30] [31]

Art. 82. – Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [32] [33]

CAPO IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. – Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. – Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.

Art. 85. – Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) [34]
c) le altre attività necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Note:

1 Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubbblicazione nella G.U. Precedentemente la rubrica era la seguente: “Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale”.
2 Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.
3 Articolo inserito dall’art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.
4 Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.
5 A norma dell’art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall’art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei
casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.
6 Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubbblicazione nella G.U., con le modalità previste dall’art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.
7 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centocinquanta quote.art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
8 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.
9 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
10 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.
11 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.
12 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.
13 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
14 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.
15 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.
16 Sanzione aumentata dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.
17 Lettera modificata dall’art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
18 Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
19 Articolo aggiunto dall’art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.
20 Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.
21 Lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.
22 Lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.
23 Articolo inserito dall’art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.
24 Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente così sostituito dall’art. 300, comma 1, D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81.
25 Articolo inserito dall’art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
26 Articolo abrogato dall’art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
27 Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
28 Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
29 Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
30 Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
31 Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
32 Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
33 Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l’art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
34 Lettera abrogata dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.