I reati contro la Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L’art.1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

Il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

Questo reato è stato aggiunto tra i reati presupposto con la Legge n.116/2009.

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati “contro l’amministrazione della giustizia”, quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati informatici

Come è oramai noto la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al d.lgs.231/01.

Tra le principali novità si possono segnalare: la eliminazione della diversità nella definizione di “documento informatico” tra il diritto civile e il diritto penale; l’introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la profonda modifica dell’art. 615 – quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l’introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati “privati”; l’introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; l’estensione ai reati “informatici” della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs 231/01.

I reati commessi in violazione della Legge sul diritto d’autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d’autore (L. 633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell’ingegno. Tali, ai sensi dell’ art 2 punto 8 della L. 633/41 sono anche: “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

I reati di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (con l’art. 2, c. 29) ha introdotto l’art. 24-ter prevedendo l’estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato.

Come evidenziato dalle più recenti Linee guida di alcune associazioni rappresentative di enti, “attesa la particolare rilevanza del fenomeno della criminalità organizzata, teso sovente ad inserirsi nel tessuto imprenditoriale operando secondo modalità di condizionamenti e di infiltrazione trasversali ai vari settori, sia pubblico che privato, distorcendo pericolosamente il modo di fare impresa”, l’analisi di rischio che è stata condotta, ha esaminato l’esposizione al rischio di commissione dei reati in oggetto nella possibilità di forme di condotte “agevolatrici”.

I reati contro la fede pubblica

Le incriminazioni esaminate in questo paragrafo (si fa riferimento alle falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) hanno lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria (e dei valori in generale) regolarità che implica anche la salvaguardia dei degli interessi finanziari e patrimoniali tanto degli enti autorizzati all’emissione quanto dei privati che risulterebbero danneggiati dalle falsità.

In via del tutto generale le fattispecie vietate sono: la contraffazione, l’alterazione, l’introduzione nello Stato di monete false nonché il loro l’acquisto, ricezione, detenzione, spendita e messa in circolazione.

I delitti contro l’industria e il commercio

Tra le fattispecie di illecito prese in considerazione da questa categoria di reati, assumono particolare rilevanza in ragione dell’attività di ristorazione esercitata dalla Casa da gioco, i reati di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

La frode si configura quando: nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all’acquirente una cosa mobile per altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La differenza tra le ipotesi di frode appena esaminate risiedono nella distinzione del soggetto offeso.

Quando la frode consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine si perfeziona il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). La genuinità di una sostanza deve intendersi nella non alterazione (utilizzo di processi chimici, alterazione delle date di scadenza alimentare, manipolazione delle sostanze, ecc).

I reati societari

La materia dei reati societari è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare interesse. Diversi sono stati gli interventi normativi susseguitisi a poca distanza che la riguardano, dapprima con la sostanziale riforma dei reati societari ad opera del D.Lgs. 61/2002, successivamente con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Market Abuse) di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/6/CE che ha modificato il Testo Unico della Finanza e da ultimo con la Legge 262/2005 (c.d. Tutela del Risparmio) che ha inciso per lo più sulle sanzioni.

La tipologia dei reati in oggetto, che vale la pena di anticipare essere reati propri ­- hanno cioè come autori soggetti qualificati ha destato e desta particolare interesse sia per la frequenza nella loro commissione sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell’integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell’intero mercato, ecc.

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all’Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

  1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

  • le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, rev.11 del sett. 08, ex art. 28 D.Lgs. 81/08, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi:
  • le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficacie attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell’ambito della Responsabilità della Direzione, nell’ambito della gestione delle risorse, nell’ambito della realizzazione del servizio.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita

La responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/01 può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad esso, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita da cui derivi almeno un interesse per l’ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

L’art. 25-octies del Decreto è stato introdotto dall’art. 63, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n°231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale .