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Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n°231, emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati per i quali il decreto risulta applicabile, a seguito di vari interventi normativi (descritti in maniera dettagliata nell’appendice al presente documento) sono:

  • art. 24: «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di reati quali l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o delle Comunità europee) la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
  • art. 24-bis: «delitti informatici e trattamento illecito di dati » correla la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reati di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
  • art. 24-ter: «delitti di criminalità organizzata» che correla la responsabilità in particolare alle ipotesi di agevolazione mafiosa;
  • art. 25: «concussione e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di reati quali la concussione, la corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • art. 25-bis: «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento» che correla la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l’introduzione ed il commercio di prodotti con segni falsi;
  • art. 25-bis 1: «delitti contro l’industria ed il commercio» in particolare riferibili agli illeciti commessi nelle frodi in commercio;
  • art. 25-ter: «reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l’aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l’illecita influenza sull’assemblea, l’omessa comunicazione del conflitto d’interessi, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  • art. 25-quater : «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;
  • art. 25-quater-1: «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» ;
  • art. 25-quinquies: «delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di illeciti quali la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • art. 25-sexies: «reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
  • art. 25-septies: «reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro» ;
  • art. 25-octies: «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
  • art. 25-novies: «delitti in materia di violazione del diritto d’autore»;
  • art. 25-decies: «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria»;
  • «reati transnazionali»: introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146, correlano la responsabilità amministrativa dell’ente a reati quali il riciclaggio e l’associazione per delinquere su scala internazionale.

L’applicabilità della “responsabilità amministrativa” e i soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell’ente allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all’ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l’ente non risponde se il suo autore ha «agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell’autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell’ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all’interno dell’ente o da soggetti in posizione subordinata.